Esenzione ticket

QUI DI SEGUITO PUOI TROVARE RISPOSTA A DUE DIFFERENTI QUESITI:

Come si ottiene il RILASCIO della esenzione dal Ticket?
Quali sono i REQUISITI di esenzione?

 

RILASCIO DELLA ESENZIONE:

SEDI DI RILASCIO
Per ottenere l’attestato di esenzione occorre presentarsi agli sportelli dei Presidi Distrettuali presentando, se si tratta di un primo rilascio:

- codice fiscale
- Carta Regionale dei Servizi (CRS)
- documentazione descritta nei punti seguenti (esenzione per patologia cronica, malattia rara, per invalidità, reddito)

DOCUMENTI NECESSARI
1. Esenzione per Patologia cronica (tessera rosa)
I pazienti affetti da determinate patologie croniche (indicate nel Decreto del Ministro della salute n.329/1999) fruiscono dell’esenzione per gli accertamenti specialistici previsti dalla normativa e della esenzione parziale per i farmaci correlati alla patologia.
Per usufruire dell’esenzione devono presentare:
- certificazione rilasciata da un medico specialista
- altra documentazione sanitaria attestante la condizione patologica (cartelle cliniche, verbale di invalidità, ecc…)
Per il rinnovo dell’esenzione:
I distretti procederanno autonomamente a verificare tramite l’utilizzo delle informazioni contenute nella Banca Dati Assistito e quindi, se del caso, a rinnovare in automatico il periodo di esenzione, per le patologie per cui è prevista dalla normativa una validità biennale, inviando la nuova tessera al domicilio dell’assistito.
2. Esenzione per malattia rara (tessera rosa)
I pazienti affetti da una delle malattie rare incluse in un elenco ministeriale (DM 279/2001 e succ.) sono esenti dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie alla diagnosi, al trattamento, al monitoraggio ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti della specifica malattia rara.
La documentazione valida per ottenere l’esenzione è rappresentata da:
- certificazione rilasciata dallo specialista del Presidio accreditato e individuato per la specifica malattia rara.
L’attestato di esenzione che viene rilasciato dall’ASL ha le stesse caratteristiche di quello per le malattie croniche ed invalidanti ed ha validità illimitata.
Lo specialista del presidio può rilasciare la Scheda per la Prescrizione dei Farmaci (Piano Terapeutico) con validità massima di un anno ma rinnovabile per la fornitura gratuita di tutti i farmaci registrati sul territorio nazionale (sia di classe A che di classe C), i farmaci inseriti negli elenchi speciali predisposti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e i farmaci registrati all’estero (qualora previsti da protocolli clinici concordati dai presidi col Centro di Coordinamento).
Ai fini dell’erogazione dei farmaci in regime di esenzione copie di questa scheda dovranno essere fatte pervenire al medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) e alla ASL di residenza dell’assistito.
A seconda dei casi la fornitura dei farmaci può avvenire tramite il presidio che ha in cura il paziente, tramite la ASL di appartenenza del paziente o tramite le farmacie aperte al pubblico.
3. Esenzione per invalidità (tessera verde)
Le tipologie di invalidità che danno diritto all’esenzione per le prestazioni specialistiche (parziale o totale) e per la farmaceutica sono le seguenti:
- invalido civile: copia verbale di invalidità (punteggio minimo: 67/100)
- invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII
- categoria anche la patologia invalidante)
- invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante)
- invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
- ciechi e sordomuti: verbale attestante lo “status”.
4. Esenzione per reddito
In questo caso occorre compilare una autocertificazione di avente diritto per il reddito (il modulo è disponibile presso gli sportelli dei presidi distrettuali).
Tale autocertificazione può essere rilasciata online se si è in possesso di lettore di SmartCard per la tessera CRS, e di PIN, collegandosi al sito http://www.crs.lombardia.it

REQUISITI DI ESENZIONE:

Sono esenti da ticket:

tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito

i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all'anno precedente come stabilito dalla recente D.G.R. n. 5875 del 21-11-2007

i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico

i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico

gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza

i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68

gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate

le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3

le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti

vittime del dovere e familiari (ex DPR 7/7/2006 n. 243)

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)

prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998

prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge

prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)

prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie

prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992

i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia

prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV

vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, come specificato nella Legge n. 302/90 e successive modifiche e integrazioni

Fonte: http://www.sanita.regione.lombardia.it/ticket/ticket_prestazioni.asp

 

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